Convenzione›Titolo II
Art. 172
In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema.
L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-172