ConvenzioneTitolo II

Art. 172

In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-172

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Art. 172 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo