Convenzione
Art. 175
In vigore dal 30 mar 1986
1. Conformemente all' della convenzione ACP-CEE di Lomè firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell' precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L' della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell' di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si può ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L', paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomè firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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