ConvenzioneTitolo II

Art. 174

In vigore dal 30 mar 1986
1. L'importo di cui all', paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento può essere effettuato: - direttamente al sistema, oppure - mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell', oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-174

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Art. 174 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo