Art. 174
ConvenzioneTitolo II

Art. 174

194 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'importo di cui all', paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento può essere effettuato: - direttamente al sistema, oppure - mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell', oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.
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