Convenzione

Art. 177

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il sistema previsto all' si applica in particolare ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostite) agglomerato (comprese le graniglie) o meno. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-177

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Art. 177 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo