Convenzione
Art. 176
In vigore dal 30 mar 1986
Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-176