Convenzione

Art. 176

In vigore dal 30 mar 1986
Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-176

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 176 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo