ConvenzioneTitolo II

Art. 171

In vigore dal 30 mar 1986
1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiarono comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sarà stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'. 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi. 3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantochè lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli. Questa decisione è immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.
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Art. 171 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo