ConvenzioneTitolo II

Art. 169

In vigore dal 30 mar 1986
1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli lo Stato ACP richiedente può avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell', una procedura di buoni uffici. 2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente. 3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento. Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta. 4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-169

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Art. 169 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo