Convenzione›Titolo II
Art. 163
In vigore dal 30 mar 1986
Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti:
a) se la richiesta è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione;
b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-163