ConvenzioneTitolo II

Art. 160

In vigore dal 30 mar 1986
1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonché all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise. 2. Il livello di riferimento è calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente. 3. Ai fini del calcolo di cui all', paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione. 4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10% rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10% la fluttuazione rispetto a detta media.
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