Convenzione›Titolo II
Art. 157
In vigore dal 30 mar 1986
Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha già assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'.
La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-157