ConvenzioneTitolo II

Art. 147

In vigore dal 30 mar 1986
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all', un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all', di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi. 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-147

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Art. 147 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo