Convenzione›Titolo II
Art. 147
167 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all', un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all', di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.
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