Convenzione›Titolo II
Art. 149
In vigore dal 30 mar 1986
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all', dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-149