ConvenzioneTitolo II

Art. 149

In vigore dal 30 mar 1986
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all', dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-149

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Art. 149 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo