ConvenzioneTitolo II

Art. 154

In vigore dal 30 mar 1986
Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell', paragrafo 1; 2) gli stanziamenti riportati conformemente all', paragrafo 3; 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli ; 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell', paragrafo 1 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-154

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Art. 154 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo