ConvenzioneTitolo II

Art. 159

In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP. 2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni. 3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-159

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Art. 159 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo