Convenzione›Titolo II
Art. 159
179 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP.
2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.
3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all', paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-159