Art. 154
ConvenzioneTitolo II

Art. 154

174 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell', paragrafo 1; 2) gli stanziamenti riportati conformemente all', paragrafo 3; 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli ; 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell', paragrafo 1 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-154