Convenzione

Art. 142

In vigore dal 30 mar 1986
In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-142

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