Convenzione
Art. 138
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. Il Consiglio dei Ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-138