Convenzione
Art. 137
In vigore dal 30 mar 1986
A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-137