Convenzione

Art. 132

In vigore dal 30 mar 1986
1. L' non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata del commercio in generale. Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all', secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-132

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Art. 132 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo