Convenzione
Art. 127
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti:
a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonché di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti;
b) gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identità rispettive;
c) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonché la promozione dell'architettura tradizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-127