Convenzione

Art. 126

In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite: a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di volgarizzazione, oppure b) come progetti specifici, in particolare di: - produzione o coproduzione radiofonica o televisiva; - produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc. 2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-126

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Art. 126 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo