Convenzione
Art. 126
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite:
a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di
volgarizzazione, oppure
b) come progetti specifici, in particolare di:
- produzione o coproduzione radiofonica o televisiva;
- produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc.
2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-126