Convenzione
Art. 122
In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunità di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione;
b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi;
c) l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonché l'animazione e la promozione culturali;
d) l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo;
e) l'incremento delle possibilità di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo.
2. Le istituzioni o le associazioni già esistenti sono utilizzate quanto più ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-122