Convenzione

Art. 117

In vigore dal 30 mar 1986
L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto: a) per quanto attiene agli aspetti sociali: - del rafforzamento delle capacità e delle strutture di sviluppo autonomo; - della condizione e del ruolo della donna; - del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni; - dell'occupazione e della formazione; - dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse; - dei tipi di relazioni sociali e interpersonali; - dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione, b) per quanto attiene agli aspetti culturali: - dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo; - dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalità, consuetudini, stili e materiali; - dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze; - dell'interazione uomo/ambiente.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-117

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Art. 117 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo