ConvenzioneTitolo VIII

Art. 114

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo. Tale cooperazione è volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parità.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-114

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Art. 114 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo