ConvenzioneTitolo VII

Art. 111

In vigore dal 30 mar 1986
Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-111

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Art. 111 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo