Art. 111
ConvenzioneTitolo VII

Art. 111

257 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.
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