ConvenzioneTitolo VII

Art. 110

In vigore dal 30 mar 1986
Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-110

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Art. 110 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo