Convenzione›Titolo VII
Art. 109
In vigore dal 30 mar 1986
Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all' possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-109