Convenzione›Titolo VII
Art. 107
In vigore dal 30 mar 1986
Fatto salvo l', l'ammontare del contributo della Comunità, a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in base agli elementi seguenti:
a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria;
b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra più Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione;
c) l'azione è l'espressione regionale di una strategia settoriale.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-107