ConvenzioneTitolo VII

Art. 107

In vigore dal 30 mar 1986
Fatto salvo l', l'ammontare del contributo della Comunità, a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in base agli elementi seguenti: a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria; b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra più Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione; c) l'azione è l'espressione regionale di una strategia settoriale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-107

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Art. 107 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo