ConvenzioneTitolo VII

Art. 103

In vigore dal 30 mar 1986
Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione: a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati; b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP; c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni; d) alla promozione della sicurezza alimentare; e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi; f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione nazionale; g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonché tra Stati ACP e paesi terzi vicini; h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi; i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 103 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo