ConvenzioneTitolo VI

Art. 98

In vigore dal 30 mar 1986
Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all', queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti: - lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale; - la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo; - la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicità; - le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo; - la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo; - la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-98

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Art. 98 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo