ConvenzioneTitolo V

Art. 94

In vigore dal 30 mar 1986
Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-94

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