ConvenzioneTitolo VI

Art. 95

In vigore dal 30 mar 1986
Per conseguire gli obiettivi fissati all', le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti. Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-95

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Art. 95 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo