Convenzione›Titolo VI
Art. 97
In vigore dal 30 mar 1986
Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione è appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessità di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli .
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