ConvenzioneTitolo VII

Art. 102

In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra: - più Stati ACP; - uno o più Stati ACP e uno o più Stati, paesi o territori vicini, non ACP; - più organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP; - uno o più Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP. 2. La cooperazione regionale può inoltre riguardare le azioni concordate tra due o più Stati ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-102

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