Convenzione›Titolo VII
Art. 102
248 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra:
- più Stati ACP;
- uno o più Stati ACP e uno o più Stati, paesi o territori vicini, non ACP;
- più organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP;
- uno o più Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP.
2. La cooperazione regionale può inoltre riguardare le azioni concordate tra due o più Stati ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-102