Convenzione›Titolo VII
Art. 106
In vigore dal 30 mar 1986
Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti:
a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato nè essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato può realizzare per proprio conto;
b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali;
c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-106