ConvenzioneTitolo VII

Art. 106

In vigore dal 30 mar 1986
Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti: a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato nè essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato può realizzare per proprio conto; b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali; c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-106

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Art. 106 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo