Convenzione

Art. 116

In vigore dal 30 mar 1986
1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente. 2. Ciò implica in particolare: - una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato; - una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione; - una stima delle possibilità di partecipazione delle popolazioni; - un'analisi delle tecnologie locali, nonché di altre tecnologie appropriate; - un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica; - la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-116

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Art. 116 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo