ConvenzioneTitolo VIII

Art. 115

In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione socio-culturale trova espressione: - nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione; - nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali; - nella promozione delle identità culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creatività. 2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorità e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-115

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Art. 115 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo