Convenzione›Titolo VIII
Art. 115
In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione socio-culturale trova espressione:
- nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione;
- nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali;
- nella promozione delle identità culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creatività.
2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorità e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-115