Art. 116
Convenzione

Art. 116

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In vigore dal 30 mar 1986
1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente. 2. Ciò implica in particolare: - una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato; - una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione; - una stima delle possibilità di partecipazione delle popolazioni; - un'analisi delle tecnologie locali, nonché di altre tecnologie appropriate; - un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica; - la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.
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