Convenzione

Art. 121

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione in materia di informazione è intesa a: a) incrementare la capacità degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali; b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-121

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Art. 121 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo