Convenzione

Art. 123

In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo. 2. Particolare attenzione è rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie più perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonché a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-123

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Art. 123 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo