Art. 123
Convenzione

Art. 123

57 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo. 2. Particolare attenzione è rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie più perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonché a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-123