Art. 121
Convenzione

Art. 121

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In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione in materia di informazione è intesa a: a) incrementare la capacità degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali; b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-121