Art. 95
ConvenzioneTitolo VI

Art. 95

241 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per conseguire gli obiettivi fissati all', le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti. Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-95