ConvenzioneTitolo V

Art. 89

In vigore dal 30 mar 1986
Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici. Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-89

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Art. 89 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo