ConvenzioneTitolo V

Art. 87

In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle società marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilità di partecipazione al sistema delle conferenze. 2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformità con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunità aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice. 3. In conformità con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantochè rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-87

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Art. 87 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo